La risposta è sì. Tale dovere trova conferma, innanzitutto nell’art 1130 cc in cui si stabiliscono documenti ed attività a cui è tenuto l’amministratore di condominio al fine di ottemperarvi, visto che al numero 6 comma 1 di tale norma si prevede: che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; Tale dovere, poi, trova conferma nell’art 1129 cc in cui si stabilisce, in tema di nomina e revoca dell’amministratore, che costituiscono, addirittura, gravi irregolarità – per cui si può procedere alla revoca di detto rappresentante dell’Ente – l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130 cc, tra cui rientra il suddetto n 6 (del comma 1 dell’art 1130 cc). L’importanza di tale dovere trova, infine, conferma nelle decisioni della giurisprudenza in materia, secondo cui in tema di condominio negli edifici, costituiscono gravi irregolarità, tali da fondare la revoca giudiziale dell’amministratore, l’inottemperanza da parte di questo all’obbligo di tenere il registro dell’anagrafe condominiale, di cui all’articolo 1130, n. 6), codice civile, nonché l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui all’articolo 1129, comma 2°, codice civile a seguito del rinnovo dell’incarico, come la modificazione apportata a parti comuni dell’edificio tale da comportare la decadenza del certificato di prevenzione incendi (cfr., per tutte, sentenza del Tribunale di Trento del 18.06.14).