Innanzitutto, va detto che a porsi il problema, di solito, è chi intende promuovere il giudizio e, quindi, l’attore. Tale parte processuale potrebbe vantare diversi diritti nei confronti del condominio, nel senso che potrebbe attivare il giudizio per far valere pretese che vanno, a titolo esemplificativo, da un credito rimasto insoluto alla richiesta di un danno da lesioni personali, causato dai beni comuni, in caso di omessa manutenzione degli stessi.
In questi casi, ad avviso di chi scrive la soluzione al quesito potrebbe essere, tuttavia, duplice.
Nel primo caso, l’attore potrebbe scegliere la strada di citare in giudizio tutti i condomini del fabbricato in ragione del fatto che il condominio è, comunque, un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini. Ma tale scelta potrebbe risultare dispendiosa sotto il profilo dei costi, soprattutto, nei casi di mediazione obbligatoria, procedimento nel quale andrebbero invitati tutti i condomini (costosa anche perché l’invito andrebbe esteso a tutti i titolari dell’immobile che, non di rado, sono in comunione).
Per evitare ciò, l’attore potrebbe utilizzare una seconda strada, ossia l’art 65 delle disposizione att del c.c. Infatti, tale articolo prevede che
“Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.”
Tale nomina da parte dell’A.G., però, non condiziona il condominio, nel senso che il curatore non può prendere, in ordine alla lite pendente, alcuna decisione autonoma, trattandosi, solo, di un rappresentante legale dell’ente (la cui durata è provvisoria visto che la carica termina con la nomina dell’amministratore).
La figura di cui all’art 65 disp att cc ha, in altre parole, il dovere di convocare l’assemblea di condominio alle cui decisioni dovrà attenersi – decisioni che potrebbero consistere nell’autorizzazione a resistere al giudizio pendente o in quella di cercare un accordo con la controparte – visto che, solo, tale organo collegiale può vincolare, con le sue decisioni, la compagine condominiale.