La risposta è che per tale condotta si può rischiare anche una condanna, in sede giudiziaria, la cui pena può consistere nell’arresto fino ad un mese o nel pagamento di una ammenda fino ad euro duecentosei.
Il caso è interessante. Nella specie, infatti, la condomina del piano di sopra, in modo reiterato, gettava oggetti diversi nel balcone del condomino dell’immobile sottostante o, meglio, sigarette, cenere e detersivi corrosivi come la candeggina.
Dopo l’ennesima lamentela, la condomina danneggiata decideva di tentare la strada della giustizia penale, depositando una denuncia in tale sede.
Con la decisione di primo grado l’A.G. adita reputava integrante il reato di getto pericoloso di cose, la condotta denunciata.
Tale condanna, in particolare, prendeva spunto dall’esame di due norme, ossia, per un verso, dall’art 674 c.p. che prevede “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Per altro verso, invece, dall’esame dell’art 81 c.p. che prevede …”è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo (..). Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. (…)”. La correttezza della decisione del giudice di primo grado trovava, infine, conferma anche nell’ultimo grado di giudizio, dove la Suprema Corte, con sentenza penale n 16459 del 2013 stabiliva il principio, secondo cui configura reato di getto pericoloso di cose il comportamento della condomina che sistematicamente utilizzava il balcone sottostante al proprio appartamento come pattumiera gettando sigarette, cenere e detersivi corrosivi come la candeggina; reato che in alternativa all’ammenda prevede l’arresto sino a un mese. L’importanza di tale decisione, pertanto, conferma, ancora una volta, che i rapporti di vicinato, quando sono difficili non escludono il coinvolgimento dei condomini anche in un giudizio penale, dove il rischio di condanna e della relativa segnalazione nel casellario giudiziario, ben possono funzionare come deterrente a tali comportamenti, da parte dell’autore.