L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile.
Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa l’INAIL, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’INAIL per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.
Il comunicato integrale dell’INAIL è reperibile sul sito dell’Istituto.
Avv. Nunzio Costa
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