Con il nuovo Decreto Rilancio, approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/05/2020, il Governo ha tracciato delle nuove linee guida per il contenimento della pandemia.
Il Governo, ha quindi individuato e specificato tutti i possibili beneficiari della disposizione che è contenuta nell’art. 125, circa la possibilità per chi si adegua, di usufruire di un credito di imposta abbastanza congruo. Fermo restando che si aspettano i criteri e le modalità di applicazione e fruizione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, vediamo cosa dice l’art.125 del DL Rilancio
Articolo 125 del Dl Rilancio
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
La disposizione in essere, riconosce un credito di imposta, alle persone fisiche esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, ivi compresi quelli appartenenti al terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che abbiano adottato tutte le misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Questo credito, in virtù del comma 1, spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31/12/2020, e per un importo massimo di 60.000 euro.
Lo stesso articolo 125, al comma 2 ci indica anche il tipo di spesa per cui spetta il credito, ed individua:
a) le spese di sanificazione degli ambienti lavorativi e istituzionali nonché gli strumenti atti a svolgere l’attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuali, quali mascherine, guanti, visiere tute protettive che risultino conformi ai requisiti di sicurezza richiesti e previsti dalla normativa europea.
c) le spese sostenute per l’acquisto di detergenti e disinfettanti;
d) le spese pe acquisto di tappetini o vaschette decontaminanti e igienizzanti, termoscanner , termometri;
e) acquisto di barriere o pannelli protettivi atti a garantire il distanziamento interpersonale.
Il comma 3 dell’art.125, indica come utilizzare detto credito. Nella prima parte del comma, il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è riconosciuto, ovvero in compensazione, con F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di applicazione dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53 della legge 24/12/2007 n 244, e di cui l’art.34 della legge 23/12/2000, n 388.
La quota di credito non utilizzata nell’anno NON può essere utilizzata negli anni successivi, e NON può essere richiesta a rimborso.
La seconda parte del comma, ci informa e precisa che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Naturalmente l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito, saranno individuate da direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 30 gg dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto del limite di spesa di cui al comma 1 dell’art.125.
La copertura pari a 200 milioni di euro per il 2020 avverrà per 150 milioni grazie alla copertura stabilita dall’art. 265 in cui sono stabilite le disposizioni finanziarie finali, e per la restante parte mediante utilizzo delle risorse provenienti dall’abrogazione di cui al comma 5, ossia degli art.64 DL 8/04/2020 N.23 convertito in legge 24/04/2020 n.27 e art.30 DL 8/04/2020 N.23.
Il Governo con l’ennesimo decreto, sembra fare un uso e un abuso di questo credito d’imposta. Lo ritroviamo in tutti gli interventi a sostegno dell’economia, sembra diventato il baluardo per evitare la circolazione della moneta, forse non ci si rende conto che il baratto delle compensazioni non può far riprendere un’economia stanca e sfiduciata dalle continue crisi.