La risposta è no. Come è noto, il Consiglio di condominio è un organo il cui riconoscimento normativo ha avuto luogo, solo, con la riforma del condominio, ossia con la L. 220/12. Prima di tale novella, il Consiglio dei condomini veniva nominato, in genere, in caso di previsione nel regolamento di condominio. In particolare, la norma della suddetta novella che adesso riconosce tale figura è l’articolo 1130 bis cc che stabilisce all’ultimo comma: “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo“. Dalla semplice lettura di tale dettato emerge, innanzitutto, che la nomina dei membri del consiglio – nel numero minimo previsto – è facoltativa, non obbligatoria. In secondo luogo emerge dalla stessa lettura che la norma fa riferimento non al numero dei partecipanti al condominio, ma al numero delle unità immobiliari complessive in cui è suddiviso l’edificio. In terzo luogo che il potere conferito dalla legge a tale organo è consultivo e di controllo in ordine alle attività delegate dall’assemblea. Infine che i membri di tale organo non per forza devono essere nominati tra i condomini. Tale facoltà trova giustificazione, invero, nella evidente necessità sentita dal legislatore di consentire una maggiore tutela degli interessi dei condomini, soprattutto, per la rilevante difficoltà di amministrare i grandi complessi dotati di molteplici strutture comuni. E tali limitati poteri dell’ Organo in questione trovano conferma, peraltro, in uno degli ultimi arresti della Suprema Corte di Cassazione che, in subiecta materia, ha stabilito che sono “nulli gli atti deliberati dal Consiglio di condominio in tema di approvazione di preventivi e ripartizione della spesa per lavori di ristrutturazione dello stabile. Difatti – prosegue tale massimo organo giurisdizionale – legittimata a deliberare su questi temi è, esclusivamente, l’assemblea condominiale (Cfr. decisione Cass. civile n. 7484/2019)”. In altre parole, l’attività del Consiglio di condominio non può sostituirsi a quella dell’assemblea, unico organo le cui decisioni hanno, a seguito di discussione, votazione e conseguente determinazione sugli argomenti trattati, effetto vincolante per tutti i condomini.
Biagio Borrelli
L’avvocato Biagio Borrelli è fondatore dell’omonimo Studio Legale ed è iscritto all’Albo degli Avvocati, a partire dal 2005. Ha maturato in oltre 15 anni di attività una vasta esperienza in tutti i settori del diritto civile, sia in campo giudiziario che stragiudiziale, con particolare riferimento a questioni in materia societaria, contrattuale, ereditaria, diritti reali, locazioni e condominio, separazioni e divorzi, infortunistica stradale, responsabilità bancaria e professionale, in materie del recupero crediti e del risarcimento del danno, nonché in quella del diritto dei consumatori.