Già da maggio 2021 con l’introduzione della CILAS I tecnici più assennati hanno intuito che la regolarità urbanistica non è di ostacolo al cd. Superbonus, ma la intervenuta conferma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha risposto ad un’interrogazione proposta in Commissione Finanze alla Camera, rappresenta un ulteriore elemento di fiducia
Il caso del condominio con abusi:
Anzi a dire il vero l’interrogazione si è spinta su un caso pratico consistente in un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condòmini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.
I condòmini hanno pagato la sanzione, pari al doppio del costo di produzione, come previsto dalla LR 65/2014 della Regione Toscana e sono interessati alla realizzazione degli interventi agevolati con il Superbonus.
L’assenso del MEF al Superbonus anche con abusi edilizi
Il Ministero ha chiarito che, in base al comma 13-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), modificato dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (L. 108/2021), gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001).
Infatti, come già detto dianzi, al Superbonus è stato collegato un modello ad hoc, la CILAS, che può essere utilizzata per gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, che sono considerate manutenzioni straordinarie. La CILAS non può essere utilizzata per i lavori di demolizione e ricostruzione.
Il chiarimento del MEF per cui non è necessaria l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, non significa che siano tacitamente sanati eventuali abusi edilizi.
In realtà, resta ferma la possibilità (per noi anzi l’obbligo) di segnalare la presenza degli abusi, ma il dato essenziale resta che l’aspetto fiscale è separato da quello della regolarità edilizia, così come restano inalterate tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali.
Pertanto gli abusi restano, non possono formare oggetto di intervento, ma non pregiudicano l’intervento complessivo”.
Questo ulteriore chiarimento darà ancora più fiducia ai proprietari che si trovano in condomìni con molte unità immobiliari, che sono rimasti a guardare per la paura che le irregolarità commesse da alcuni condòmini pregiudichino la possibilità di far partire il cantiere per la riqualificazione energetica o la messa in sicurezza antisismica.