Q.: Sono un condomino che amministra il proprio condominio e mi hanno detto che non potrò continuare ad amministrarlo se non frequento corsi di aggiornamento.
R.: Non è così, il condomino che amministra solo il suo condominio è esonerato, per legge, dal corso base e dai corsi di aggiornamento di cui al D:140/2014.
Q.: Non essendo iscritto ad alcuna Associazione di Amministratori di condominio, non ho la possibilità di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla legge. Come posso fare per mettermi in regola ?
R.: I corsi di aggiornamenti, come per altro anche quelli base per l’ esercizio della professione di Amministratore di Condominio, non sono una esclusiva delle Associazioni di categoria. Chiunque Ente o Organo può gestire tali corsi e rilasciare il relativo attestato: ovviamente osservando tutte le regole previste in materia. Inoltre, anche le Associazioni di categoria permettono la frequenza a soggetti non iscritti. L’ offerta è ampia, e sta a lei scegliere.
Q.: Nel nostro condominio molti vogliono il Revisore Contabile, previsto dalla riforma del condominio, ma altri non vogliono spendere altri soldi.
R.: Precisando che la nomina di un Revisore non è obbligatoria, anche se prevista e sta all’ Assemblea deliberare l’ incarico. Anche il compenso non risulta obbligatorio, lasciando ai Condomini la facoltà di pagare o meno il servizio, ovviamente con l’ accordo del professionista. L’ unica raccomandazione che mi permetto di fare è che il soggetto che svolge la funzione di Revisore DEVE essere persona capace e a conoscenza delle norme condominiali e, come tutte le professioni svolte seriamente e a titolo professionale, credo sia giusto riconoscere un compenso, anche se minimo.
Q.: Ho venduto l’ appartamento in condominio, lasciando una somma a titolo di fondo spese future accumulata negli anni precedenti. Posso chiedere la restituzione?
R.: Ritengo di no, in quanto è derivata da una delibera adottata anche in sua presenza. La questione va risolta tra venditore e compratore, richiedendo a questi la rifusione di quella somma, la quale, a livello condominiale, resterà iscritta a suo favore.
Q.: Purtroppo l’ Amministratore è “scappato” con la cassa del Condominio, lasciando parecchi fornitori non pagati. Possiamo esonerarci, noi condomini, dal pagamento, constatato che possiamo dimostrare di aver già versato le somme occorrenti a soddisfare i debiti ?
R.: Mi spiace ma la risposta è negativa. Voi condomini avevate versato le somme (rate condominiali) nelle casse/conto corrente del Condominio e il Vs “Amministratore” avendone la disponibilità le ha usate per scopi personali (reato di appropriazione indebita).
Nei confronti dei fornitori, quindi, è ancora il Condominio a rispondere verso i fornitori, fermo restando la loro facoltà/diritto di rivalersi, con procedura ad hoc, nei confronti dell’ Amministratore che ha procurato l’ ammanco.
Q.: Un condomino, ben identificato, ha danneggiato l’ ingresso carraio con la propria auto. Chi paga le spese di ripristino del manufatto allo stato originario?
R.: Essendo quel passo carraio un bene comune, sarà il condominio a dover pagare per il ripristino dello stato anteriore al danneggiamento. Ovviamente, essendo stato identificato l’ autore del danno, il condominio, attraverso il proprio Amministratore, potrà ben rivalersi su questo, Se, viceversa, e spontaneamente, il condomino in oggetto, riconoscendo la propria responsabilità, volesse provvedere direttamente al ripristino di quanto danneggiato e a condizione di rilasciare un certificato di conformità dell’ opera, lo potrà fare sotto il controllo dell’ Amministratore stesso.