Una recente sentenza del Tribunale di Venezia (28/06/2021) ha ribadito che l’amministratore di condominio può presentarsi in mediazione dietro autorizzazione dell’assemblea.
Ormai l‘amministratore di condominio deve possedere fra le sue competenze, anche quella della mediazione, essendo la materia condominiale sottoposta all’obbligo di mediazione preliminare. La legge 26 novembre 2021, n. 206 di riforma della giustizia amplia ulteriormente l’ambito delle mediazione condominiale in quanto dovrà:
“h) prevedere che l’amministratore del condominio e’ legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;”
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