Chi siamo
L’Associazione Condominiale Amministratori e Proprietari (ACAP) è stata fondata nel 1999 ed è fra le poche associazioni di amministratori immobiliari accreditata al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). L’associazione conta numerosi iscritti in tutto il Paese e organizza periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento – in aula e on line – ai sensi della normativa vigente. Presidente di ACAP è l’avv. Nunzio Costa; responsabile della formazione il dott. Raffale Caratozzolo.
Statuto
ART 1. È costituita con sede in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 45 e sede secondaria in Portici al Corso Garibaldi n. 4 sotto la denominazione A.C.A.P un’Associazione che si pone come obiettivo la tutela degli interessi dei proprietari di beni immobili e degli amministratori di condomini. L’associazione intende qualificare la professione di amministratore di condominio esaltando la loro qualità tecniche e morali al fine di garantire un servizio che sia adeguato a giustamente contemperare le esigenze dei proprietari. La strategia predisposta al raggiungimento del suindicato scopo si risolve in particolare nell’organizzazione di convegni, dibattiti e corsi di formazione e di aggiornamento. L’Associazione si preoccupa altresì di fornire un’adeguata assistenza e consulenza a favore dei soci.
ART. 2: I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici.
ART. 3: L’Associazione promuove anche in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari di beni immobili.
ART. 4: La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
ART: 5: L’Associazione non ha scopo di lucro. Trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di Enti, e di Istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite di beni mobili o immobili pervenuto all’organizzazione a qualunque titolo.
ART. 6: Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili, immobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementare il patrimonio stesso.
ART: 7: i soci possono essere: a) ordinari;
b) onorari;
Possono essere soci ordinari, tutti coloro (persone fisiche e condomini) che condividono e accettano gli scopi dell’Associazione e si obbligano a rispettarne lo Statuto.Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea.La domanda di ammissione a socio deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettare gli obblighi dello Statuto.L’iscrizione a socio si intende dal 1° Gennaio al 31 dicembre ed è rinnovata annualmente.L’accettazione della domanda di ammissione è subordinata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
ART: 8: L’iscrizione impegna il socio a tutti gli adempimenti previsti dallo statuto. Il socio non in regola con il pagamento delle quote associative perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.Il socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo.Il socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
ART. 9: La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni
b) per cancellazione deliberata dal Collegio dei Probiviri
c) per incompatibilità del comportamento dei soci rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.
ART. 10: L’Associazione è strutturata in una sede centrale (Napoli) ed in più sedi periferiche che potranno essere costituite in ogni comune del territorio nazionale. Ogni sede si muove nella logica della più ampia autonomia e decentramento, fermi restando i principi ed i limiti tracciati nel presente Statuto.
CAPO II: Struttura dell’Associazione
ART. 11: Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Esecutivo;
d) Il Presidente;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) Il Collegio Sindacale.
Gli organi centrali hanno sede presso la sede in Napoli; quelli periferici, che sono strutturati alla stessa stregua di quelli centrali, dovranno far capo ad essi.
ART. 12: L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla organizzazione, regolarmente iscritti, ed in regola con il pagamento delle quote associative. È inoltre condizione essenziale che nei confronti dei soci non sia stato posto in essere alcun provvedimento di sospensione a seguito delle procedure disciplinari.Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea e può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altri soci.Non sono ammesse più di due deleghe ad una stessa persona.
ART. 13: L’Assemblea si riunisci sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria.Essa è convocata con avviso esposto nella sede sociale e qualora lo disponga il Comitato Esecutivo con lettera da inviarsi almeno dieci giorni prima.L’Assemblea ordinaria, oltre alle competenze previste dallo Statuto: a) determina i programmi generali dell’Associazione;
b) esprime i pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza;
c) approva il bilancio preventivo e il rendiconto;
d) elegge ogni quattro anni, con votazione separata, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio Sindacale.
L’Assemblea Straordinaria: a) delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
b) delibera sull’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione, nonché sulla destinazione finale dei beni sociali;
ART. 14: L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta all’anno entro il 30 Aprile;L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta motivata al Consiglio Direttivo almeno i due terzi dei soci.
ART. 15: l’Assemblea è presieduta dal Presidente o da suo vice. L’assemblea ordinaria è valida con la presenza in prima convocazione della metà degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti ed aventi diritto di voto. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata a non meno di un’ora dalla prima.
ART.16: Le votazioni dell’assemblea avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranzaq degli intervenuto.
ART. 17: L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei soci i9scritti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Le deliberazioni dell’assamblea straordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
ART. 18: Consiglio Direttivo L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri determinato dal presidente. La metà dei membri costituenti il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea; la residua metà sarà nominata dal Comitato Esecutivo.Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario che, insieme, compongono il Comitato esecutivo.
ART. 19: quando per qualsiasi ragione nel consiglio direttivo venga a ridursi il planum dei componenti, subentreranno in carica nell’ordine:altri soci alla scelta dei quali si procederà secondo il criterio enunciato all’art. 18:
ART. 20: il consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni: a) promuove le iniziative e i provvedimenti tendenti a conseguire i fini dell’associazione, autorizzando le spese relative per la straordinaria amministrazione;
b) esegue gli adempimenti previsti dal presente statuto e promuove l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea;
c) delibera sulla convocazione dell’assemblea, sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’associazione;
d) Propone al Collegio dei Probiviri l’esame dei casi che possono rientrare nelle sanzioni disciplinari previste dall’art. 31 ;
e) Propone all’assemblea l’ammontare della quota d’iscrizione del contributo annuale e delle contribuzioni straordinarie;
f) Sottopone all’approvazione dell’assemblea eventuali proposte di modifiche dello statuto nonchè di scioglimento e liquidazione dell’associazione;
g) Affida nei limiti delle proprie attribuzioni, incarichi speciali ai suoi componenti e o ai soci, con o senza compenso;
h) Svolge, in generale, qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.
ART. 21: Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni: a) attua le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell’assemblea;
b) decide sull’ammissione dei nuovi soci all’associazione;
c) gestisce la ordinaria amministrazione dell’associazione, deliberando le spese relative ad ogni iniziativa ed i compensi o rimborsi per ogni incarico conferito. Per tale scopo utilizza la disponibilità di cassa fino alla misura massima dell’ottanta per cento (80%) delle entrate annue;
d) compie gli atti di straordinaria amministrazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.
ART. 22: Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza venga a mancare, trascorsa mezz’ora dall’ora fissata per la riunione, le sedute sono valide se è presente almeno un terzo dei Consiglieri.Il socio facente parte del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario dal Consiglio ed è sostituito da altro socio secondo quanto previsto dall’art. 19.
ART. 23: Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o del Segretario.
ART. 24: Delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale.
ART. 25: Il Presidente.Il presidente il Vice Presidente ed il Segretario eletti dal Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili . L’elezione può essere fatta per acclamazione oppure alzata di mano.Il presidente presiede l’assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo; in caso di assenza o di impedimento lo sostituiscono nell’ordine; il Vice Presidente o il Segretario.Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, ne dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.Il Vice Presidente e il Segretario coadiuvano il Presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.Nei casi di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo ma deve riferire allo stesso alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.
ART. 26: Segretario Il Segretario promuove, segue ed organizza l’attività dell’associazione, coordina e dà impulso alle attività di eventuali sedi periferiche. Cura inoltre i contatti con le forze politiche e sociali.
ART. 27: revisore dei conti La gestione contabile dell’associazione è affidata a un Revisore dei conti nominato dall’assemblea, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
ART. 28: Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e uno supplente. Il Collegio dura in carica quattro anni. Su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito. Ai Probiviri compete altresì, dirimere ogni eventuale controversia che possa insorgere tra i soci e il Consiglio Direttivo con voto consultivo.
CAPO III ORGANI DELLE SINGOLE SEDI
ART. 29: Ogni singola sede eventualmente costituita deve avere i seguenti organi: a) L’Assemblea degli iscritti ad ogni singola sede;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato esecutivo;
d) Il Presidente;
e) Il Vice Presidente;
f) Il Segretario;
g) Il revisore dei conti;
h) Il Collegio dei Probiviri;
Le funzioni e le competenze e la durata in carica di ciascun organo solo, nell’ambito della singola sede, quelle previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi nazionali. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno.L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
ART. 30: Ogni sede deve operare nel rispetto della linea politica elaborata ed approvata dall’assemblea.
ART. 31: Il Collegio dei Probiviri applica il provvedimento di cancellazione di socio nel caso di comportamenti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi dell’associazione o che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli Organi Direttivi. Il Collegio dei Probiviri può per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il Socio in pendenza di procedimento disciplinare. Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario.
Torre del Greco, 14 gennaio 1999
Firmato: Nunzio Costa; Ottavio Gei; Francesco Marescalco; Costa Francesco Paolo; Arturo Caiazzo; Scognamiglio Pietro; Virgilia Fiorentino; Antonio Di Pietro; Tommaso Cuomo; Francesca D’Alessandro; Luca Laurino; dottor Leonardo Di Iorio Notaio.
Codice deontologico
Per quanto non esplicitamente indicato, si rinvia al codice civile ed alla norma UNI 10801/98, anche per chi non in possesso della relativa certificazione.
A) TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini del presente codice etico si applicano le definizioni della UNI EN ISO 8402 e le seguenti: amministratore: Colui che su mandato degli aventi diritto gestisce un immobile e/o un Condominio. assemblea: Adunanza dei partecipanti (aventi diritto) in un determinato luogo per discutere,trattare, deliberare argomenti di comune interesse.
condominio: Coesistenza di parti di un edificio di proprietà singola, piena ed assoluta,con beni o parti comuni necessarie e/o volontarie, dei quali il singolo condòmino è comproprietario di una quota indivisa. condòmino: Persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull’immobile o su partedi esso e che, per mezzo di atti formali o legali, designa un mandatario per l’Amministrazione delle parti, impianti, luoghi comuni dell’edificio.
conduttore: Soggetto fisico e/o giuridico che, a titolo oneroso e gratuito, ha acquisito il diritto di utilizzare un’unità immobiliare.
consiglio di Condominio: Organo consultivo e di controllo dell’Amministratore che agisce e delibera nelle forme e nei limiti a lui demandati dal regolamento e/o dai patti speciali contrattuali trascritti. documentazione contabile: Fascicolo della raccolta delle pezze d’appoggio fiscalmente corrette, raggruppate per gli stessi capitoli (tabelle) omogenei esposti nel rendiconto.
immobile: Singolo edificio, parte o complesso di edifici che nello stato in cui si trova è di per sé stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.
mandante: Persona per conto della quale il mandatario deve agire e che dà ad esso il relativo incarico. mandatario: Persona che, in base al contratto di mandato, si obbliga a compiere uno o più atti (anche giuridici) per conto del mandante.
mandato: Contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante).
regolamento di Condominio o di gestione: Documento scritto che dispone le norme circa l’uso delle cose
comuni e le modalità di riparto e attribuzione delle spese secondo gli obblighi e i diritti spettanti a ciascun partecipante, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative ai compiti demandati all’Amministratore, oltre a quelli previsti dalla legge.
rendiconto di gestione: Documento contabile dettagliato della gestione amministrativa di un anno o frazione; esso espone, in una forma di facile comprensione per l’utente medio, le spese e le entrate raggruppate per motivazioni omogenee secondo le disposizioni di legge e/o del regolamento di Condominio o di gestione.
riparto delle spese: Documento-quadro sinottico che indica le quote di spesa spettanti a ciascuna unità immobiliare; la quota di spesa è la sommatoria delle quote spettanti per ogni capitolo omogeneo di spesa (tabella); essa contiene, altresì, il saldo attivo e/o passivo per ogni unità immobiliare, rappresentato dalla sommatoria delle spese dedotta la sommatoria dei versamenti e, trattandosi di spese di cassa, saranno annotate quelle da pagare relativamente alla competenza.
tabelle millesimali: Documento integrante del regolamento di Condominio o di gestione. Dal punto di vista attivo i millesimi (carature millesimali) rappresentano le quote di comproprietà sulle parti, impianti e luoghi comuni dei partecipanti; costituiscono, altresì, la misura del potere-dovere di ciascuna unità immobiliare nell’ambito della plurisoggettività gestionale.
unità immobiliare: Porzione di edificio con propria classificazione catastale, intestazione alla stessa ditta catastale e ubicata interamente nello stesso Comune.
utente: Persona fisica, comunione o persona giuridica che fruisce degli spazi, delle attrezzature e delle prestazioni di uno specifico edificio o parte di questo. L’utente può essere lo stesso condòmino, il conduttore o altro soggetto.
verbale di assemblea condominiale: Documento scritto in apposito registro contestualmente allo svolgimento della seduta, riportante le volontà deliberate dalla plurisoggettività condominiale e/o le dichiarazioni del singolo condòmino che ne faccia richiesta.
B) REQUISITI DI BASE
La figura dell’Amministratore immobiliare e condominiale è basata sul principio legale del mandato e sul postulato morale della fiducia; quindi, deve esercitare la professione con dignità, coscienziosità professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto degli utenti, dei condomini, dei mandanti e dei colleghi. Per questo, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Amministratore dovrà dedicarsi all’esecuzione del mandato con l’intento primario di preservare il bene amministrato e gli interessi adesso connessi; dando prova di moderazione e prudenza, assicurandosi che la propria posizione e quella dei propri clienti parti in causa.
C) FUNZIONI DELL’AMMINISTRATORE
L’Amministratore è nominato secondo la legislazione vigente. I compiti dell’Amministratore, sulla base della legislazione vigente e degli orientamenti della giurisprudenza, sono pertanto identificabili in:
a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea adottate in conformità della legge e curare l’osservanza del regolamento di Condominio;
b) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse delle parti e in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti gli utenti;
c) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e per l’esercizio dei servizi afferibili alle parti comuni;
d) orientare e consigliare gli utenti al mantenimento dei requisiti essenziali dell’edificio ponendo in atto ogni altra attività volta a conservare il valore patrimoniale degli immobili nel tempo;
e) mantenere un buon livello di cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione degli immobili, adoperandosi per evitare che sorgano dissidi e, nel caso, tentare di intervenire per ricomporli in modo bonario;
f) porre in atto ogni possibile azione al fine di risolvere, anche mediante procedure stragiudiziali di conciliazione, tutte le vertenze tra gli utenti, fra questi e l’Amministratore, fra loro ed i fornitori e fra tutte le parti che comunque vengano a trovarsi in conflitto nell’ambito degli immobili amministrati;
g) proporre all’Assemblea l’adeguata copertura assicurativa dell’edificio con polizza globale fabbricati;
h) gestire i reclami degli utenti;
i) dare informazioni all’utente e, se richieste, alle pubbliche autorità nei limiti imposti dalle normative vigenti;
l) mettere in grado gli utenti di prendere visione dei giustificativi di spesa e dell’estratto del conto corrente bancario o postale, previo appuntamento, prima dell’Assemblea di approvazione del rendiconto e del riparto
o almeno in sede di Assemblea, salvo diversi accordi con i condomini;
m) organizzare il lavoro dei manutentori e dell’eventuale personale del Condominio, nell’ambito delle disposizioni di legge vigenti;
n) escludere ogni interesse personale privato e/o societario, del proprio personale di studio e dei propri familiari, dai rapporti nascenti dal mandato di Amministratore verso professionisti, imprese, fornitori di servizi e/o mezzi di qualsiasi natura e specie;
o) custodire il registro dei verbali e in generale ogni documentazione di interesse condominiale, fino alla scadenza del mandato e trasmetterli all’Amministratore subentrante.
D) QUALIFICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
Per espletare queste competenze al meglio l’Amministratore condominiale e immobiliare dovrà:
– mantenersi costantemente informato su fatti e circostanze riguardanti l’immobile con particolare riferimento alla conservazione della documentazione in grado di descrivere con completezza ed accuratezza i requisiti essenziali dell’edificio, nonché lo stato tecnico-amministrativo dell’immobile;
– curare il mantenimento della propria formazione professionale aggiornandosi regolarmente sulla legislazione e normativa tecnica applicabile al bene e/o al servizio amministrato e in generale su tutte quelle
informazioni e cambiamenti che possono influenzare gli interessi dell’utenza dalla quale si è ricevuto il mandato;
– mettere in atto tutte le opportune cautele al fine di prevenire errori, imperfezioni ed omissioni, nonché presentazioni errate o dissimulazioni di fatti e/o circostanze riguardanti gli immobili e il condominio;
– mantenere il segreto professionale, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente (D. Lgs.193/06 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e sue applicazioni stabilite dall’ A.G.), su notizie e fatti inerenti la proprietà ed in generale i suoi utenti, di cui si sia venuto a conoscenza nell’esercizio del mandato;
– fare tutto questo con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale, sempre nei limiti del mandato conferitogli e, a parità di prestazione, ai più bassi costi gestionali e operativi possibili. Nello spirito del suo mandato fiduciario e anche al fine di garantire la necessaria trasparenza nella gestione del patrimonio altrui, l’Amministratore immobiliare non dovrà:
a) commerciare a fini di lucro, anche saltuariamente, immobili compresi nel pacchetto delle gestioni amministrative a lui affidate;
b) essere partecipe, anche se in maniera occulta, ad imprese, società, organismi commerciali, artigianali e/o industriali fornitori dell’immobile in amministrazione;
c) ricevere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma compensi, provvigioni e/o regalie per forniture all’immobile dallo stesso amministrato.
Sono ammesse deroghe a quanto riportato nei punti a), b) e c), nell’interesse della proprietà e dell’utente con la preventiva e completa informazione agli utenti e con loro espressa deliberazione.
E) PROFILO DELL’AMMINISTRATORE
I requisiti che devono caratterizzare il profilo dell’Amministratore sono identificati:
– nella situazione di apprezzamento dell’Amministratore: una reputazione solida e comprovata dall’amministrazione di almeno il 70% dei propri Condomini da minimo n.5 anni;
– nella strategia gestionale: una propria garanzia finanziaria che consegua risultati sempre crescenti;
– nello stato relativo alle risorse umane: attraverso un’organizzazione definita ed apprezzata che migliori la professionalità, la diversificazione e l’impegno nella gestione immobiliare.
I parametri di riferimento concorrenti a determinare il rispetto del profilo di cui sopra sono identificati in:
a) essere maggiorenne d’età;
b) essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea con residenza stabile in Italia;
c) avere conseguito almeno un diploma di scuola secondaria superiore; in mancanza, di avere esercitato ininterrottamente la professione di Amministratore in forma retribuita (partita IVA e denuncia annuale dei redditi) da almeno 1 anno;
d) possedere una conoscenza multidisciplinare che consenta di individuare e prevenirei rischi nei quali si potrà incorrere nella gestione di un immobile;
e) non avere subito condanne per delitti contro il patrimonio;
f) assicurare un soddisfacente livello delle qualifiche del personale alle proprie dipendenze;
g) avere la disponibilità temporale per espletare l’incarico;
h) garantire un’ampia disponibilità ed un’adeguata reperibilità personale, telefonica ed informatica;
i) fornire, su richiesta del Condominio, un’adeguata garanzia e sicurezza per le somme depositate attraverso idonea copertura fideiussoria. In ogni caso, l’ Amministratore dovrà essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa per rischi professionali, anche a tutela degli interessi e diritti degli amministrati;
l) determinare in maniera univoca il giusto compenso, che sarà in equa proporzione all’opera svolta e alla sua qualità e compensativo delle responsabilità che gli derivano dall’espletamento del mandato. Tale compenso dovrà essere definito all’inizio del mandato, predisposto in maniera più dettagliata possibile e preventivamente approvato dal mandante. Il documento fiscale relativo al compenso percepito, dovrà riportare la causale per cui viene emesso. E’ ammessa la possibilità di emettere un “preavviso di fattura”, a titolo provvisorio. Qualora nell’espletamento del mandato l’Amministratore si avvalga dell’opera di altri soggetti con compiti professionali (dipendenti e collaboratori), ossia con una sfera di competenza autonoma e che forniscano direttamente prestazioni, tali soggetti dovranno essere qualificati secondo i precedenti requisiti. Restano esclusi tutti i collaboratori con funzioni strettamente esecutive (per esempio la dattilografa), ossia di mero supporto all’attività di amministrazione immobiliare.
ART. 1 – Ambito di applicazione. – Il rispetto delle norme deontologiche è obbligatorio per tutte le associazioni confederate e rispettivi associati nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 – Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari di ACAP la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
ART. 3 – Doveri di probità, dignità e decoro. – L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
3.1 – Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti di colleghi, sulla base di quanto richiamato nel presente codice e di quanto indicato dalla norma UNI 10801/98 che deve essere osservata e rispettata anche da coloro che non sono in possesso della relativa certificazione.
3.2 – L’associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività di Amministratore di beni immobili quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine dell’Associazione.
ART. 4 – Doveri di lealtà fedeltà e correttezza. – L’Associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
4.1 – Nell’esercizio della sua professione, egli non deve perseguire interessi di natura economico – patrimoniale, per non violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato, salvo le deroghe ammesse sotto lettera D (Qualificazione dell’ Amministratore) del presente codice.
4.2 – Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’Associato che compia atti contrari all’interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.
4.3 – Costituisce infrazione disciplinare essere iscritti anche ad altre associazioni diverse, salvo diversi accordi con i dirigenti della rispettiva associazione.
ART. 5 – Dovere di diligenza. – L’Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.
ART. 6 – Dovere di riservatezza. – È dovere fondamentale dell’Associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico.
6.1 – L’Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori.
8.1 – L’Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato da ACAP.
ART. 9 – Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.
9.1 – Quanto ai contenuti della informazione deve ritenersi vietata la divulgazione di dati che riguardano terze persone e nominativi dei clienti in conformità al T. U. D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 10 – L’associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggio assicurazioni esterne al rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi dell’associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.
ART. 11 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.
ART. 12 – Uso del logo. – L’Associato dovrà inserire sulla propria targa professionale il logo dell’associazione cui aderisce con la relativa denominazione, rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono. Non è consentito all’Associato il disconoscimento dell’appartenenza all’associazione di categoria.
ART. 13 – Regolamentazione dell’attività professionale. – L’Associato dovrà garantire alla propria clientela la disponibilità della propria organizzazione secondo i dettami della qualità nell’esercizio della sua professione, in aderenza con il codice deontologico della propria associazione e per quanto non espressamente indicato, con la norma UNI 10801/1998 che deve essere rispettata anche da coloro che non sono in possesso della relativa certificazione.
ART. 14 – Ubicazione della propria attività professionale. – E’ fatto obbligo all’Associato di comunicare tempestivamente alla propria associazione di appartenenza eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio. Dovrà comunicare l’indirizzo E-MAIL, al fine di poter inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come ad esempio le informazioni, gli aggiornamenti e i programmi. Inoltre dovrà dotarsi di PEC per le convocazioni ufficiali e le assemblee confederali, associative e quelle dirigenziali.
ART. 15 – Rapporto di colleganza in genere. – L’Associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà.
15.1 – L’associato deve adoperarsi per far corrispondere al collega eventuali crediti vantati e risultanti dai bilanci consuntivi (se approvati) del Condominio amministrato. Tale dovere dell’associato nei confronti del collega, sussiste anche nel caso di Bilanci non approvati, qualora abbia riscontrato la rispondenza tra i documenti giustificativi e l’importo richiesto.
15.2 – Nel caso di consegne per cessato incarico l’associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
15.3- L’Amministratore dimissionario deve agevolare il collega subentrante fornendogli nel più breve tempo possibile (massimo 30 giorni dalla nuova nomina) la documentazione condominiale. Su richiesta del subentrante, il collega uscente deve fornire entro 3 giorni dalla richiesta stessa, almeno i documenti occorrenti per cominciare immediatamente a gestire il nuovo Condominio (anagrafico condomini, anagrafico fornitori abituali, contratti di manutenzione e di assicurazione, certificato di attribuzione del codice fiscale del Condominio, ultimo Bilancio Consuntivo approvato, ultimo Bilancio Preventivo approvato e comunicazione di eventuali bollette scadute).
15.4 – E’ fatto divieto all’associato verificare e controllare l’operato del collega negli esercizi di sua competenza in assenza di contestazioni salvo eventuale mandato deliberato e autorizzato dal cliente e comunque previa comunicazione al collega stesso. Eventuali incomprensioni personali tra colleghi non dovranno essere oggetto di segnalazione al cliente.
ART. 16 – Rapporti con l’Associazione e la confederazione. – L’Associato ha il dovere di collaborare con la sede di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.
16.1 – L’Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell’Associazione e/o confederazione deve adempiere all’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della stessa.
16.2 – I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.
ART. 17 – Rapporti con i collaboratori dello studio. – L’Associato deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.
ART. 18 – Notizie riguardanti il collega.
18.1 – L’Associato deve astenersi dall’esprimere in pubblico apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità. E’ consentita la segnalazione di violazioni al presente atto solamente all’ Associazione di appartenenza.
ART. 19 – Consulenze a terzi. – L’Associato ha il diritto / dovere di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato. Qualora nell’espletamento dell’incarico professionale l’associato si trovasse a dover criticare l’operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità correttezza e trasparenza.
ART. 20 – Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice etico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi e formano parte integrante dello Statuto dell’associazione.
ART. 21 – Provvedimenti alle violazioni. – E’a discrezione del Collegio dei Probiviri di ACAP comminare le sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice deontologico. Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a) il richiamo; b) la censura. In caso di gravi violazioni o di recidività nella trasgressione delle norme il collegio dei probiviri potrà proporre al Presidente Nazionale di ACAP la sospensione temporanea e/o l’espulsione dall’associazione, secondo le modalità dello statuto e con carattere vincolante per l’associazione cui aderisce l’associato.
Organigramma
Presidente nazionale
Avv. Nunzio Costa
Vice presidente
Rag. Luca Fontanari
Responsabile della formazione
Dott. Raffaele Caratozzolo
Responsabile "Casa Comune"
Rag. Pierpaolo Lusci
Respons. progettisti e tecnici
Ing. Gabriele Paradisi
Ufficio legale
Avv. Selene Costa
Respons. ACAP Centro Italia
Rag. Grazia Pagliara
Responsabile ACAP Sicilia
Geom. Pasquale Palumbo
Presidente ACAP Marche
Avv. Giovanni Buonocunto
Vice presidente ACAP Marche
Dott.ssa Graziella Bisogni
Respons. sedi regionali
Dott. Fausto Loi
Responsabile eventi
Dott. Andrea Mondini
Coaching
Dott. Efisio Crabu
Documenti
Scarica la copia originale dello statuto ACAP
Assemblea straordinaria del 18 Febbraio 2015. L’assemblea ha raggiunto l’obiettivo di attribuire nuove funzioni in capo agli elementi più dinamici dell’associazione