La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai “irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione” (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche “chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche” (Cass. Pen. n. 172191/85).
Pertanto, “la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono – quale che sia la loro posizione soggettiva – formare e manifestare, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati” (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).
Avv. Nunzio Costa